|
Associazione
Italiana
Soccorritori
Milano 20122 - via Francesco Sforza, 33
Ospedale Maggiore Policlinico
telef. 02/5464413
STATUTO
CAPO I - COSTITUZIONE E
SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 1 - E' costituita un'Associazione con Sede in Milano e con denominazione
"ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCCORRITORI".
L'Associazione non ha scopo di lucro ed è assolutamente apolitica
e apartitica.
Essa avrà la durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere
prorogata.
Art. 2 - L'Associazione si
prefigge lo scopo di sostenere, coordinare, promuovere, creare e dirigere
iniziative nel campo sociale, assistenziale, educativo e di protezione
civile, corsi d'istruzione per la preparazione teorica e pratica al primo
soccorso di qualunque cittadino che si trovi in una improvvisa situazione
che richieda assistenza immediata, nonché il mantenimento di legami
tra i diplomati soccorritori anche per eventuali volontarie attività
pratiche di gruppo.
L'Associazione assumerà ed organizzerà iniziative che risultino
rispondenti al suo scopo.
Art. 3 - L'Associazione sarà
articolata in sezioni operanti in singole zone del territorio nazionale.
Dette sezioni, la cui costituzione potrà essere proposta dal Consiglio,
agiranno in armonia con gli scopi dell'Associazione e saranno economicamente
e giuridicamente autonome. Ogni sezione dovrà ritenersi obbligata
all'accettazione ed alla piena osservanza dello statuto dell'A.I.S. Le
stesse dovranno presentare al Consiglio direttivo dell'A.I.S. entro il
30 aprile di ogni anno, il loro Bilancio, l'elenco dei Soci nonché
una relazione dell'attività svolta nell'anno precedente.
In caso di scioglimento di una Sezione per qualsiasi causa, l'attivo patrimoniale
residuo passerà all'A.I.S.
Il Presidente di ogni Sezione sarà membro di diritto del Consiglio
direttivo dell'A.I.S.
Al fine di contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione
ogni Sezione verserà un contributo annuo per ogni Socio, nella
misura che sarà determinata dall'assemblea Ordinaria dell'A.I.S.
in occasione dell'approvazione del Bilancio annuale.
CAPO II - SOCI
Art. 4 - Sono Soci coloro che, avendo conseguito il Diploma di Soccorritore,
versano la quota di iscrizione e si obbligano al pagamento annuale della
quota determinata dal Consiglio dell'A.I.S.
Sono inoltre Soci, di diritto, tutti i laureati in medicina e chirurgia
docenti dei corsi per Soccorritori, purchè appartenenti a un Istituto
Universitario od ospedaliero.
Sarà inoltre istituito un Albo d'Onore nel quale saranno iscritti,
in segno di particolare distinzione, coloro che si renderanno benemeriti
nei confronti dell'Associazione, senza diritto di voto.
Art. 5 - Spetta al Consiglio
Direttivo di decidere sull'ammissione dei Soci.
Per gravi comprovati motivi i soci possono essere radiati dalla Associazione
per deliberazione del consiglio direttivo.
CAPO III - PATRIMONIO E
PROVENTI
Art. 6 - Nessun compenso o
gettone di presenza verrà corrisposto ai Soci chiamati a far parte
del Consiglio Direttivo in quanto, dato lo scopo benefico dell'Associazione,
ogni socio presterà liberamente e gratuitamente la propria opera
nell'interesse dell'intera comunità.
Art. 7 - Il patrimonio dell'Associazione
è costituito:
1) dal contributo che verrà versato dalle Sezioni;
2) dalle rendite del proprio patrimonio;
3) da elargizioni ricevute da benefattori;
4) da contributi ed elargizioni straordinarie da parte di enti pubblici
e privati;
5) da donazioni; liberalità e lasciti testamentari disposti a favore
dell'Associazione con specifica destinazione per costituire un'iniziativa
sociale, assistenziale ed educativa di carattere permanente.
Art. 6 - Gli esercizi sociali
si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno solare.
CAPO IV - ASSEMBLEA DEI
SOCI
Art. 9 - L'Assemblea è
costituita dai Soci che figurano iscritti nei registri dell'Associazione
e sono in regola col pagamento della quota associativa.
Essa è convocata in Milano anche fuori della Sede sociale in via
ordinaria per l'approvazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo entro
il mese di aprile successivo all'anno di esercizio, ed in via straordinaria
ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo giudichi opportuno o ne sia fatta
domanda motivata da almeno un decimo dei soci.
La convocazione dell'Assemblea si fa mediante pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale (o in qualunque altra forma deliberata dal Consiglio) quindici
giorni prima di quello fissato per l'adunanza e deve contenere l'Ordine
del Giorno degli oggetti da trattarsi.
Art. 10 - L'Assemblea:
a) approva il Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consuntivo che saranno
accompagnati dalle relazioni del Consiglio Direttivo e dei Revisori sui
bilanci stessi;
b) nomina i membri del Consiglio Direttivo ed i Revisori;
c) determina l'ammontare del contributo che ogni Sezione dovrà
versare all'A.I.S.;
d) delibera sopra tutti gli argomenti che vengono ad essa sottoposti dal
Consiglio Direttivo, nonché sulle mozioni presentate al Consiglio
da almeno un decimo dei Soci, cinque giorni prima della convocazione dell'Assemblea.
Art. 11 - L'Assemblea è
presieduta dal Presidente dell'Associazione assistito dal Segretario ed
in mancanza dal Vice-Presidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nominerà
il suo Presidente.
Ogni Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro
Socio.
Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.
L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è legalmente costituita
quando sia presente anche per delega o per corrispondenza la metà
almeno dei Soci iscritti nei registri dell'Associazione ed in regola col
pagamento della quota associativa. Non essendo valida l'Assemblea in prima
convocazione per mancanza di numero legale, essa sarà convocata
in seconda convocazione e potrà validamente deliberare sugli oggetti
all'Ordine del giorno qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quello che riguardano
le loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno
il diritto di voto. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la
regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire
all'Assemblea.
Sugli argomenti di pertinenza dell'Assemblea Straordinaria, la votazione
può avvenire anche per corrispondenza. Le deliberazioni si fanno
constare da verbali firmati dal Presidente, dal Segretario e dai Revisori
presenti.
Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei voti.
CAPO V - CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 12 - L'associazione è
retta da un consiglio Direttivo composto dal Presidente di Sezione e da
almeno dieci Consiglieri eletti dall'Assemblea.
Il consiglio Direttivo dura in carica un triennio.
I membri uscenti di carica sono sempre rieleggibili.
Art. 13 - il consiglio nomina fra i suoi membri:
a) un Presidente;
b) un Vice Presidente;
c) un Segretario;
d) un tesoriere Economo.
Il Consiglio può sostituire
per cooptazione sino alla prossima Assemblea i membri che per qualsiasi
ragione siano cessati dalla carica.
Art. 14 - Il Consiglio Direttivo
delibera su tutti i provvedimenti che ritiene opportuni al raggiungimento
degli scopi dell'Associazione, compila regolamenti per attività
speciali; nomina il personale tecnico ed amministrativo occorrente, compila
i bilanci preventivi e consuntivi; convoca l'Assemblea dei Soci, provvede
all'amministrazione del patrimonio sociale ed è all'uopo investito
di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione,
con facoltà fra l'altro di assumere mutui passivi, assentire iscrizioni
e cancellazioni di ipoteche; rinunciare ad ipoteche legali, assentire
vincoli, svincoli e tramutamento di titoli di qualsiasi specie, agire
in giudizio, transigere, accettare e rifiutare lasciti e donazioni ed
esercitare tutte le altre facoltà occorrenti per la gestione ed
amministrazione dell''Associazione anche se qui non menzionate, con facoltà
di delegare ad uno dei suoi membri od a terzi parte dei suoi poteri.
Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un Comitato esecutivo.
Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente
e da tre membri scelti dal Consiglio nel proprio seno.
Esso cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio ed
esercita, su delega del Consiglio e per ragioni di urgenza, i poteri a
quest'ultimo spettanti. Nei casi di urgenza, le deliberazioni adottate
senza delega preventiva devono essere ratificate dal Consiglio nella prima
seduta successiva.
Art. 15 - Il Consiglio si riunisce
dietro invito del Presidente di norma ogni quattro mesi e comunque ogni
qualvolta il Presidente stesso lo giudichi opportuno o quando ne sia fatta
domanda da almeno cinque consiglieri. A Convocazione si fa con lettera
raccomandata o con telegramma al domicilio di ciascun Consigliere almeno
cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta.
Nell'invito viene indicato l'ordine del giorno delle materie da trattarsi.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal
Vice Presidente. In assenza di entrambi, dal più anziano dei presenti.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza
della maggioranza dei componenti elettivi del Consiglio e di un pari numero
dei componenti di diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei
presenti. A parità di voto prevale il voto di chi presiede la seduta.
Le votazioni devono essere fatte a scrutinio segreto quando riguardino
persone.
Art. 18 - Il Presidente rappresenta
l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; firma mandati di pagamento
e reversali di incasso.
Il Vice Presidente esercita le funzioni che gli vengono espressamente
delegate dal Presidente e lo sostituisce nei casi di sua assenza o impedimento.
Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e
dell'Assemblea ed è incaricato di quelle altre mansioni che il
Consiglio crederà di attribuirgli.
Il tesoriere Economo vigila sul fondo sociale, predispone gli incassi
ed i pagamenti, cura l'impiego dei fondi eccedenti l'ordinario fabbisogno
nei modi da determinarsi dal Consiglio, compila il bilancio preventivo
ed il bilancio consuntivo e li sottopone per l'approvazione al Consiglio.
Egli vigila inoltre su tutto quanto altro riguardi la gestione economale.
Il servizio di cassa può essere affidato dal Consiglio Direttivo
ad un istituto di credito.
CAPO VI - REVISORI
Art. 17 - L'Assemblea nomina
ogni triennio fra i Soci, tre Revisori incaricati di esaminare i bilanci
preventivi e consuntivi e di riferirne all'assemblea ordinaria. A tale
scopo i bilanci annuali devono essere presentati almeno trenta giorni
prima di quello fissato per l'Assemblea insieme con tutti gli allegati
e documenti giustificativi.
Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, i Revisori dovranno consegnare
al Segretario una relazione illustrativa dei bilanci perché la
stessa sia inviata a tutti i Soci, o, per essi, ai Presidenti delle Sezioni,
unitamente ad una copia dei bilanci medesimi.
I Revisori hanno sempre la facoltà ed obbligo di esaminare presso
la Sede dell'Associazione conti, registri e di procedere a tutte quelle
indagini che giudicheranno necessarie per l'adempimento del mandato loro
affidato.
CAPO VII - SCIOGLIMENTO
Art. 18 - L'Associazione potrà
essere sciolta prima della scadenza del termine di durata su deliberazione
presa dall'Assemblea ordinaria.
Le norme relative alla devoluzione del patrimonio, quando non siano stabilite
dalla deliberazione assembleare stessa saranno quelle di legge.
Art. 19 - Per quanto non disposto
nel presente Statuto si osservano le norme di legge.
|