Statuto Sezione Montecchio Magg. – Vecchia Versione

Attenzione questo Statuto non è più valido, in quanto ne esiste una versione più recente.

STATUTO Sez. Montecchio Maggiore

04 Agosto 2008

Associazione Italiana Soccorritori ONLUS

Montecchio Maggiore 36075 — via del Vigo, 3

 

STATUTO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO II
FINALITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE
TITOLO III
GLI ADERENTI
TITOLO IV
GLI ORGANI
CAPO I: L’assemblea
CAPO II: Il consiglio direttivo
CAPO III: Il presidente
TITOLO V
LE RISORSE ECONOMICHE (O I BENI)
TITOLO VI
IL BILANCIO
TITOLO VII
LE CONVENZIONI
TITOLO VIII
DIPENDENTI E COLLABORATORI
TITOLO IX
LA RESPONSABILITA’
TITOLO X
RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI
TITOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 (Denominazione e sede)

1. E’ costituita l’organizzazione di volontariato, denominata: “Associazione Italiana Soccorritori, sezione di Montecchio Maggiore” che assume la forma giuridica di Associazione;
2. L’organizzazione ha sede in Montecchio Maggiore via del Vigo, 3 nel Comune di Montecchio Maggiore (VI)

ART. 2 (STATUTO)

1. L’organizzazione di volontariato “Associazione italiana Soccorritori, sezione di Montecchio Maggiore” è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge n. 266 del 1991 delle leggi regionali, statali, e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
2. L’assemblea delibera il regolamento di esecuzione dello ‘statuto, per la disciplina di aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione.
2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Modificazione dello statuto)

1. Il presente statuto è modificato con deliberazione della assemblea straordinaria adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 5 (Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei
contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

TITOLO II

FINALITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE

ART. 6 (Finalità nell’obiettivo)

1. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l’obiettivo di protezione civile (D).
L’organizzazione di volontariato opera nel territorio della provincia di Vicenza.
La specifica finalità dell’organizzazione di volontariato è quella di “sostenere coordinare, promuovere, creare e dirigere iniziative nel campo sociale, assistenziale, educativo e di protezione civile, corsi di’istruzione per la preparazione pratica e teorica al primo soccorso di qualunque cittadino che si trovi in una improvvisa situazione che richiesta assistenza immediata, nonché il mantenimento di legami tra i diplomati soccorritori anche per eventuali attività di gruppo. L’associazione assumerà ed organizzerà iniziative che risultino rispondenti al suo scopo “(art 2 delle Statuto nazionale). Scopo prevalente sarà l’organizzazione dei Corsi di Primo Soccorso istituiti dall’Associazione nazionale, allo scopo di divulgare le elementari norme di primo soccorso e di rianimazione tra la popolazione.

TITOLO III

GLI ADERENTI

ART. 7 (Ammissione)

1. Sono aderenti dell’organizzazione tutte le persone che condividono le finalità dell’organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
2. L’ammissione all’organizzazione è deliberata, su domanda scritta del richiedente.

ART. 8 (Diritti)

1. Gli aderenti all’organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell’organizzazione e di candidarsi per le cariche sociali..
2. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
3. Gli aderenti all’organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata nei limiti stabiliti dalla organizzazione stessa.
4. I soci devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
5. Il comportamento verso gli altri soci ed all’esterno dell’organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede (onestà,probità, rigore morale,ecc)

ART. 9 (Esclusione)

1. II socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione.
2. L’esclusione è deliberata dal consiglio direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento.
3. Il socio escluso può ricorrere in assemblea o comunque al giudice ordinario.

TITOLO IV

GLI ORGANI

ART. 10 (Indicazione degli organi)

1. Sono organi dell’organizzazione:
• l’assemblea dei soci
• il consiglio direttivo
• il presidente.
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

CAPO I: L’assemblea

ART. 11 (Composizione)

1. L’assemblea è composta da tutti i soci dell’organizzazione ed è l’organo sovrano.
2. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’organizzazione, o in sua assenza dal Vicepresidente.
3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente
4. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’associazione.
5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
6. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 12 (Convocazione)

1. L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno e su convocazione del presidente anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
2. Il presidente convoca l’assemblea con avviso scritto venti giorni prima (contenente l’ordine del giorno) e mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

1. In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.
2. Nella deliberazione di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

3. L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e deliberato scoglie mento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

CAPO II: Il consiglio direttivo

ART. 15 (Consiglio direttivo)

1. II consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il consiglio direttivo è composto da 11 membri, eletti dall’assemblea tra gli aderenti, per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.
3. Il consiglio è validamente costituito quando sono presenti n° 6 componenti.
4. Il presidente dell’organizzazione è il presidente del consiglio direttivo ed nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti del consiglio.
5. Le delibere del consiglio direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

CAPO III: Il presidente

ART. 16 (Il Presidente)

1. II presidente rappresenta l’organizzazione di volontariato, e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’organizzazione.
2. Il presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, a maggioranza dei presenti.
3. Il presidente dura in carica 3 anni, o cessa per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea con la maggioranza dei presenti.
4. Un mese prima della scadenza, il presidente convoca l’assemblea per le elezioni del nuovo presidente.
5. Il presidente presiede l’assemblea e il consiglio direttivo e cura l’ordinato svolgimento dei lavori.
6. Può essere eletto presidente il componente che abbia almeno 21 anni ed abbia 3 anni di socio attivo.
7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

TITOLO V

LE RISORSE ECONOMICHE (O I BENI)

ART. 17 (Indicazione delle risorse)

1. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
a) beni, immobili e mobili;
b) contributi e quote associative;
c) contributi di privati;
d) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
e) donazioni e lasciti testamentali;
f) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
g) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla legge 266/91.

ART. 18 (I beni)

1. I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione, e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 19 (Erogazioni, donazioni e lasciti)

1. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.
3. II presidente attua le delibere dell’assemblea, e compie i relativi atti giuridici.

ART. 20 (Proventi derivanti da attività marginali)

1. l proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione;
2. L’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione e con i principi della L. 266/91;
3. Il presidente dà attuazione alla delibera dell’assemblea, e compie i conseguenti atti giuridici.

ART. 21 (Devoluzione dei beni)

1. In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione, i beni, dopo la liquidazione saranno devoluti a organizzazioni operanti a fini sociali, senza scopo di lucro.

TITOLO VI

IL BILANCIO

ART. 22 (Bilancio e conto consuntivo)

1 I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorre al primo gennaio di ogni anno;
2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso;
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
4. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall’ Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 23 (Controllo sul bilancio)

1. I documenti dì bilancio, consuntivo e preventivo, sono controllati dai revisori dei conti;
2. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate;
3. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio, e sottoposti all’assemblea.

ART. 24 (Approvazione del bilancio)

1. Il bilancio preventivo è approvato dalla assemblea nella stessa seduta con voto palese e con la maggioranza assoluta dei presenti;
2. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede della organizzazione entro quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente;
3. Il conto consuntivo è approvato dalla assemblea (con voto palese) e con la maggioranza assoluta dei presenti;
4. II conto consuntivo è depositato presso la sede della organizzazione entro quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.

TITOLO VII

LE CONVENZIONI

ART. 25 (Deliberazione delle convenzioni)

1. Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante;
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura dei presidente, nella sede dell’organizzazione.

TITOLO VIII

DIPENDENTI E COLLABORATORI

ART. 26 (Dipendenti)

1. L’organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti, nei limiti previsti dalla L. 266/91.
2. I rapporti tra l’organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione;
3. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 27 (Collaboratori di lavoro autonomo)

1. L’organizzazione di volontariato (per sopperire a specifiche esigenze) può giovarsi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo;
2. I rapporti tra l’organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge;
3. I collaboratori di lavoro autonomo sono (ai sensi di legge e di regolamento) assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO IX

LA RESPONSABILITA’

ART. 28 (Responsabilità ed assicurazione dei soci)

1. I soci sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell’art. 4 della L. 266/91.

ART. 29 (Responsabilità della organizzazione)

1. L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 30 (Assicurazione dell’Associazione)

1. L’ Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della organizzazione stessa.

TITOLO X

RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

ART. 31

1. L’Associazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici o privati.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.